Il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha diramato una nota in cui esprime un parere sulla questione dell'obbligatorietà dell'assicurazione professionale per gli ingegneri. Secondo il documento, l'obbligo scatta solo per gli iscritti agli Ordini che esercitano effettivamente la professione.
Le considerazioni del Centro Studi del CNI, pur riferendosi all'attività degli ingegneri, possono essere applicate indistintamente anche agli architetti. La nota si esprime in merito all'obbligo di stipula di un'assicurazione RC professionale, introdotta dal Dl 138/2011 e prorogato al 15 agosto dalla Riforma delle professioni.La questione è capire se il requisito di iscrizione all'Albo professionale basta da solo a far scattare l'obbligo di stipula di un'assicurazione RC professionale.Secondo il Centro Studi del CNI l'obbligo vale esclusivamente per gli iscritti all'Albo che esercitano in modo effettivo, l'attività libero-professionale. Al contrario, gli iscritti, che non esercitano concretamente, non sono obbligati a sottoscrivere l'assicurazione. L'obbligo introdotto dal Dl 138/2011, a maggior ragione, non si applica ai dipendenti della Pa che esercitano la professione in esclusiva per il proprio ente e a quei dipendenti delle aziende private che non firmano i
progetti.In conclusione, non è la qualità di professionista iscritto all'Ordine che determina l'insorgenza dell'obbligo ma l'ulteriore condizione dell'esercizio dell'attività. Solo quest'ultima, infatti, mette il professionista in contatto con la clientela, obbligandolo a preservarla dalle eventuali conseguenze derivanti dal commettere eventuali errori o negligenze professionali.
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