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martedì 9 luglio 2013

Detrazione del 50% per le ristrutturazioni: la guida aggiornata e novità per il "bonus mobili"

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida per la detrazione dall'Irpef delle spese di ristrutturazione edilizia, aggiornata al decreto 63/2013.Al suo interno sono contenute le ultime novità, quali: La proroga di 6 mesi (fino al 31 dicembre 2013) per la detrazione del 50% delle spese per ristrutturazioni edilizie, con importo massimo di spesa che per quest'anno resta di 96.000 euro per unità immobiliare.
Introduzione della detrazione del 50% per l'acquisto di arredi per immobili che usufruiscono dello sgravio fiscale per le ristrutturazioni. Il tetto di spesa del "bonus mobili" - ricordiamo - è di 10mila euro e la somma da portare in detrazione va suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.
Il decreto non è stato ancora convertito in legge, ma durante l'iter in commissione al Senato, è stato aggiunto un emendamento - accettato - per includere nel "bonus mobili" anche gli elettrodomestici da incasso.
«Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 (detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie ndr) è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'acquisto di mobili, ivi inclusi i grandi elettrodomestici anche a libera installazione di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, da considerarsi inclusi nel massimale di spesa di 96.000 euro di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 134».

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