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mercoledì 15 luglio 2015

Demolizione e ricostruzione con Scia, le novità

Dal 21 agosto 2013 è in vigore la legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione del decreto “del Fare” (Decreto Legge del 21 giugno 2013, n. 69). Con la legge di conversione sono state introdotte alcune modifiche e integrazioni all’art. 30 - relativo alle misure di semplificazione in materia edilizia - che accolgono molte delle proposte dell’Associazione dei costruttori edili.Le "Semplificazioni in materia edilizia" contenute all'articolo 30 del decreto del fare (Dl 69/2013, convertito nella legge 98), con la possibilità di demolire e ricostruire senza rispetto di sagoma con semplice SCIA, aprono interessanti opportunità in quanto l'equiparazione dei suddetti interventi alla "ristrutturazione" permette di estendere ad essi anche la fruibilità delle detrazioni fiscali del 36%-50% e del 55%-65% e di eseguire interventi anche laddove sono subentrate modifiche dei regolamenti urbanistici.La demolizione di un fabbricato seguita dalla sua ricostruzione con la stessa volumetria, ma con sagoma differente, è qualificabile come un intervento di ristrutturazione edilizia e non più come una nuova costruzione, e quindi è sufficiente la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al posto del permesso di costruire o della DIA. La novità, che modifica l'art. 3 del Testo Unico Edilizia (D.P.R. 380/2001), è stata introdotta dall'art. 30, comma 1, lettera a) del decreto "del fare" (D.L. 69/2013), convertito dal Parlamento nella Legge n. 98/2013 in vigore dal 21 agosto scorso. Mentre prima la definizione di ristrutturazione edilizia comprendeva anche la demolizione e ricostruzione solo se l'edificio ricostruito non modificava né volume né sagoma di quello preesistente, ora invece basta rispettare il volume, potendo dunque cambiare la sagoma. Questo comporta che mentre prima la demolizione e ricostruzione "fuori sagoma" era nuova costruzione, e dunque soggetta a permesso di costruire, ora si può realizzare con semplice Scia.Secondo i giudici, perché possano essere applicate le liberalizzazioni introdotte dal Decreto del Fare, è necessario che sia accertabile “la preesistente consistenza dell'immobile in base a riscontri documentali, alla verifica dimensionale del sito o ad altri elementi certi e verificabili”. Solo in questo caso si può utilizzare la Scia per demolire e ricostruire un manufatto, o parte di esso, con cambio di sagoma utilizzando la Scia. Se, al contrario, gli accertamenti non sono possibili, bisogna richiedere il permesso di costruire per evitare che le opere siano considerate abusive. Ora la demolizione e ricostruzione fuori sagoma, ma con lo stesso volume, è una semplice "ristrutturazione edilizia", e la giurisprudenza (TAR Puglia n. 2341/2006 e n. 3210/2004) è univoca nel dire che in questi casi il proprietario ha diritto di conservare volumi, superfici, destinazioni, altezze e distanze preesistenti, anche se in contrasto con il PRG vigente. Si potranno allora demolire vecchi edifici e ricostruirli tutti diversi, anche modificando la sagoma, in deroga al PRG, purché si rispettino le caratteristiche preesistenti su volume, destinazione d'uso (non si potrà dunque trasformare capannoni in case), superfici, altezze.Sulla stessa sagoma, se modificata, bisognerà tuttavia non sforare i parametri precedenti, ad esempio l'altezza o le distanze, pena il ricadere nella "nuova costruzione".

domenica 12 luglio 2015

HUB 67: Riuso urbano intelligente

Hub 67 è un edificio temporaneo, realizzato con materiali riciclati e riutilizzati dai Giochi Olimpici 2012, con sede a Rothbury Road 67 (vicino allo Skate Park). Hub 67 ospiterà eventi, corsi e gruppi comunitari. Stiamo allestendo un regolare programma di attività, che comprenderà impresa e formazione al lavoro, l'attività giovanile e molto altro ancora, dichiarano gli ideatori. Il programma aiuterà i residenti, e in particolare i giovani a sfruttare al massimo le opportunità disponibili  a Hackney Wick / Fish Island e Queen Elizabeth Olympic Park. L'obiettivo finale è quello di fornire uno spazio di comunità sicura e accogliente,  gestito dala comunità locale per il beneficio della popolazione locale. I giovani e residenti locali sono stati coinvolti fin dall'inizio nello sviluppo di Hub 67, che è stato istituito in risposta a un bisogno di spazio comunitario più flessibile, tantè che i residenti locali sono attualmente invitati a contribuire a progettare l'opera.  Visita il sito HUB 67.




lunedì 6 luglio 2015

APE - Attestato di Prestazione Energetica: le nuove modalità di calcolo presto in "Gazzetta"

Tre i decreti pronti per approdare in GU ed entrare in vigore dal 1° ottobre
Sono stati approvati e firmati i decreti che rendono effettivamente attuativo l'Attestato di Prestazione Energetica (APE). Tre i provvedimenti pronti che - fanno sapere dal Ministero dello Sviluppo Economico - saranno pubblicati a breve in Gazzetta Ufficiale, per entrare in vigore il 1° ottobre 2015. I decreti sono stati firmati dal Ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi e dei Ministri Delrio, Galletti, Lorenzin, Madia e Pinotti, ad hanno già acquisito le valutazioni e le intese della Conferenza Unificata. I decreti danno attuazione al DL 63/2013 che aveva mandato in pensione la certificazione energetica sostituendola con l'attestato di prestazione energetica (APE). Di fatto l'attestato aveva solo cambiato nome (da ACE ad APE), poiché veniva previsto che le prestazioni energetiche si continuassero a certificare così come si faceva prima dell'entrata in vigore del DL, rimandando il vero cambiamento all'emanazione dei decreti attuativi, ora in arrivo. Uno dei provvedimenti definisce le modalità di calcolo delle prestazioni energetiche in relazione alla direttiva 31/2010 e l'altro ha il compito di adeguare le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (Decreto MSE 26 giugno 2009). Il decreto contenente le modalità di calcolo, fissa anche i requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione. Alle nuove modalità di calcolo e alla revisione delle linee guida, si aggiunge anche l'adeguamento dello schema di relazione tecnica di progetto al nuovo quadro normativo, in funzione delle diverse tipologie di opere: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche. Lo schema di relazione è contenuto in un terzo decreto. Quanto al nuovo modello di APE, il MiSE specifica che «sarà valido su tutto il territorio nazionale e, insieme ad un nuovo schema di annuncio commerciale e al database nazionale dei certificati energetici (SIAPE), offrirà al cittadino, alle amministrazioni e agli operatori maggiori informazioni riguardo l'efficienza dell'edificio e degli impianti, consentendo un più facile confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti e orientando il mercato verso edifici con migliore qualità energetica».«Con l'emanazione di questi provvedimenti - continuano dal MiSE - si compie un passo importante verso l'incremento degli edifici ad energia quasi zero. Infatti, a partire dal 1 gennaio 2021 i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazioni significative dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo i consumi energetici coprendoli in buona parte con l'uso delle fonti rinnovabili. Per gli edifici pubblici tale scadenza è anticipata al 1 gennaio 2019».

sabato 4 luglio 2015

In Gazzetta Ufficiale il modello di Autorizzazione Unica Ambientale

Approda in Gazzetta Ufficiale il modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), introdotta nel 2013 (Dpr 59/2013) in sostituzione di atti di comunicazione e autorizzazioni previsti dalle norme  in materia ambientale.L'AUA, in particolare, va rimpiazzare l'autorizzazione agli scarichi, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, le autorizzazioni generali alle emissioni, le comunicazioni relative all'autosmaltimento e al ricupero dei rifiuti, l'autorizzazione all'impiego in agricoltura di fanghi di depurazione.Alle regioni, in pratica, non viene dato tempo per adeguarsi al nuovo modello. Secondo quanto riporta il decreto: «le regioni, entro il 30 giugno 2015, adeguano i contenuti del modello adottato con il presente decreto, in relazione alle normative regionali di settore».Secondo la normativa, l'autorizzazione unica ambientale va richiesta allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), che fa da tramite con le singole autorità competenti per il rilascio. Le imprese dovrebbero, così, interloquire con un unico soggetto e al contempo ottenere un unico provvedimento della durata di quindici anni e che va ad inglobare più autorizzazioni.

 Il Modello semplificato ed unificato per l'Autorizzazione Unica Ambientale