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giovedì 31 marzo 2016

E' morta Zaha Hadid


Si è improvvisamente spenta a Miami per una crisi cardiaca l’architetto britannico di origine irachena famosa in tutto il mondo. Era ricoverata in ospedale per una bronchite. Zaha Hadid, che in Italia oggi ricordiamo per il museo Maxxi di Roma e per le abitazione sull’area della ex Fiera Campionaria a Milano, è morta per un attacco cardiaco, in seguito a una bronchite, nell’ospedale di Miami. E’ stata la prima donna a ricevere i tre principali riconoscimenti del mondo dell’architettura: il Pritzker nel 2004, lo Stirling e la medaglia d’oro del Royal Institute of British Architects (RIBA). Nel 2010 “Time” l’aveva inclusa nelle 100 personalità più influenti del mondo: davvero un’eccezione per una progettista. Era nata a Baghdad, in Iraq, da una famiglia benestante e, come ricordava, “cresciuta in uno dei pochi edifici in stile Bauhaus della città”. Studiò a Beirut poi si trasferì a Londra (divenendo cittadina britannica) dove conobbe Bernard Tschumi e Rem Koolhaas, nel cui Office for Metropolitan Architecture (OMA) iniziò a lavorare e divenne socia dal ’77, prima di fondare nel 1980 un suo studio (che ha raggiunto i 250 dipendenti).

sabato 12 marzo 2016

Riforma della SCIA le novità della riforma approvate alla Camera


Via libera dalla Camera, con modifiche, al disegno di legge Madia di riforma della Pubblica amministrazione.Il provvedimento, che torna ora all'esame del Senato, contiene prevalentemente deleghe legislative - da esercitare in gran parte nei dodici mesi successivi all'approvazione della legge - che investono, tra l'altro, la conferenza di servizi, la segnalazione certificata inizio attività (Scia) e il silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche.  
SCIA Per quanto riguarda l'avvio dell'attività sulla base di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), il disegno di legge interviene in materia di autotutela amministrativa, delimitando i poteri dell'amministrazione nei confronti dei privati. Il Governo viene delegato ad operare una ricognizione dei procedimenti oggetto di SCIA, di silenzio assenso, di autorizzazione espressa dell'amministrazione, e di comunicazione preventiva del privato, i cui ambiti di applicazione risultano incerti, ed a dettare una disciplina generale delle attività non soggette ad autorizzazione preventiva espressa. Lo schema di DLgs prevede la predisposizione di moduli unificati e standardizzati per ogni procedimento. Si tratta di un passo in realtà in parte già compiuto. La messa a punto della modulistica semplificata continua infatti il suo corso. Si lavora al Regolamento edilizio unico in sostituzione degli oltre 8mila regolamenti in vigore attualmente.Lo schema di decretoesaminato dalle Regioni prevede che le PA pubblichino i moduli unificati sui loro siti istituzionali, indicando anche lo sportello unico al quale presentare le istanze, le segnalazioni e le comunicazioni. Lo sportello unico potrà avere anche più sedi, ma solo se la loro moltiplicazione è finalizzata a garantire una diffusione di punti d'accesso sul territorio. Alla presentazione dell'istanza sarà rilasciata una ricevuta, ma che non costituirà «condizione di efficacia della SCIA», si legge all'articolo 2 del testo. Per le PA inadempienti sul fronte della pubblicazione della documentazione sui loro siti è prevista l'adozione di misure sostitutive da parte delle Regioni, che possono muoversi anche su segnalazione del cittadino. E per i responsabili degli enti che non provvederanno a pubblicare informazioni e documentazione, così come richiesto dal provvedimento, sono previste sanzioni disciplinari, in particolare una sospensione da tre giorni a sei mesi.
SILENZIO ASSENSO Nella legge sulla disciplina generale del procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990) viene introdotto il nuovo istituto generale del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazione pubbliche e gestori di pubblici servizi. Esso trova applicazione nelle ipotesi in cui per l'adozione di provvedimenti normativi o amministrativi sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di competenza di altre amministrazioni pubbliche ovvero di gestori di beni e/o servizi pubblici. Questi ultimi sono tenuti a comunicare le rispettive decisioni all'amministrazione proponente entro 30 giorni (suscettibili di interruzione per una sola volta), decorsi inutilmente i quali, l'assenso, il concerto o il nulla osta s'intende acquisito. È fissato invece a 90 giorni il tempo richiesto per far scattare il silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche sulle materie relative ai beni culturali, alla tutela ambientale, paesaggistica e territoriale e alla salute dei cittadini.«Per evitare disarmonie» le Regioni propongono di inserire le novità sulla SCIA andando a modificare l'articolo 19 della legge 241/90, introdotto dalla legge 122/2010. Si tratterebbe di riformare la segnalazione certificata andando a modificare la legge esistente anziché creare un provvedimento da zero ed avere quindi più riferimenti normativi. Si chiede, inoltre, un'azione che si attendeva già dalla nascita della SCIA nel 2010, ossia di coordinare le novità con il testo unico edilizia (Dpr 380/2001) e con il Dpr 160 del 2010 che ha riformato il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive.

mercoledì 9 marzo 2016

Nuovo Codice Appalti: cauzione del 2%

Nel Nuovo Codice Appalti i piccoli professionisti potrebbero rimanere fuori dalle gare di progettazione: una norma del Codice Appalti non conferma le regole speciali che oggi esistono per i progettisti. Gli affibbia, così, l’obbligo di portare una garanzia del 2% a corredo delle offerte per coprire gli errori tecnici di progettazione. Nel vecchio Codice i servizi di progettazione venivano esclusi dall’obbligo di versare la cauzione.L’articolo 93 del Nuovo Codice Appalti detta regole sulle garanzie per la partecipazione alle procedure di gara: tra queste c’è la cauzione, la garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo del bando. La reintroduzione della cauzione rischia di essere un duro colpo, non tanto per le società quanto per i soggetti più piccoli.
Non si è parlato poi del problema dei requisiti per l’accesso alle gare di progettazione. Dubbio: il nuovo Codice Appalti ripropone un assetto in cui i piccoli professionisti hanno difficoltà ad accedere ai bandi? L’articolo 24 comma 8 affronta il tema e ricopia alla lettera la definizione del vecchio Codice per quanto riguarda i parametri: il ministro della Giustizia approva «le tabelle dei corrispettivi per le attività di progettazione», sulla base del principio che «possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base dell’affidamento». Quindi, si lascia una semplice facoltà, non un obbligo. 
Secondo punto, la concorrenza: il Nuovo Codice Appalti alza da 40 a 150mila euro il tetto per la trattativa privata nei servizi di progettazione, riducendo da 5 a 3 il numero di operatori da sentire.Gli operatori andranno individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi, “nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”. Il 45% (in valore) del mercato attuale degli affidamenti di progettazioni sarà sottratto a una vera concorrenza.
Terzo punto: servirebbero chiarimenti sull’appalto integrato. Il Codice vieta l’affidamento contemporaneo di lavori e progettazione, anche se non blinda in maniera sufficiente la relativa disciplina. Sull’appalto integrato la delega imponeva di limitarne il ricorso, tenendo conto in particolare del contenuto innovativo o tecnologico delle opere, della concessione in rapporto al valore complessivo dei lavori. Nel nuovo Codice Appalti non vengono riprodotte le previsioni della delega, con il riferimento ai contenuti tecnologici delle opere, ma all’articolo 23 si dice che «ove non diversamente previsto dal presente codice, gli appalti relativi ai lavori sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo». Il testo attuale del Codice prevede un numero limitato di eccezioni, come quelle sul contraente generale e sul project financing a doppia fase: lasciando una clausola generale aperta a possibili eccezioni, l’assetto potrebbe diventare troppo permissivo.

martedì 1 marzo 2016

Inarcassa sanzioni. Le novità del nuovo sistema

La Riforma ora passa al vaglio dei ministeri vigilanti

Sanzioni proporzionali al ritardo del pagamento e all'importo del debito maturato, ravvedimento operoso e accertamento con adesione meno gravosi per gli associati. Il Comitato nazionale dei delegati di Inarcassa ha approvato oggi una riforma che "alleggerisce" il sistema sanzionatorio. Una novità che passa per una modifica al Regolamento generale di previdenza 2012, ma che per essere operativa deve ricever il via libera definitivo dai ministeri vigilanti. Modifiche che varranno esclusivamente per tutte le irregolarità successive all'approvazione ministeriale. Viene in particolare modificato l'articolo 10 comma 1 del Regolamento relativo al ritardato pagamento. L'incremento della sanzione viene legato al periodi di ritardo. L'obiettivo spiegano dalla Cassa di previdenza di architetti e ingegneri liberi professionisti è «correlare l'inadempimento al tempo, con una scala crescente, che penalizzi in modo più che proporzionale il ritardo reiterato». 

In sintesi l'entità delle sanzioni in funzione del tempo:

• 0,5% mensile per i primi 12 mesi di ritardo; 
• 1% mensile dal 13° al 24° mese di ritardo; 
• 1,5% mensile dal 25° mese al 36° mese di ritardo; 
• 2% mensile dal 36° mese fino al 48° mese di ritardo; 
• 60% fisso dal 49° mese di ritardo.

È stato inoltre previsto un abbattimento delle aliquote indicate, in base all'entità dell'importo del debito maturato. Tale decremento delle aliquote è pari al 50% per un debito pari o inferiore a 10.000 euro; del 30% per un debito compreso tra 10.001 e 15.000 euro; e del 20% per un debito compreso tra i 15.001 e 20.000 euro. «Verrà anche applicata - spiegano dalla Cassa - una riduzione agli istituti di conciliazione ACA (Accertamento con Adesione) e ROP (Ravvedimento Operoso) fino ad un massimo rispettivamente dell'85% in luogo del 70% e del 50% in luogo del 30% qualora il pagamento integrale di quanto dovuto: contributi, interessi e sanzioni, avvenga in unica soluzione entro 60 giorni». «Si tratta di un provvedimento innovativo - dichiara il presidente Giuseppe Santoro - che punta ad arginare il fenomeno dell'inadempienza previdenziale ed il conseguente aggravamento di situazioni debitorie non più emendabili. Il credito scaduto infatti vede coinvolto il 30% degli iscritti alla Cassa ed è pari a 800 mln di euro, con evidenti riflessi negativi sul patrimonio e sui relativi rendimenti. Al tempo stesso il nuovo regime sanzionatorio riconosce i comportamenti attivamente virtuosi degli iscritti inadempienti con interventi sulle modalità di applicazione delle sanzioni nel tempo e sulla tempistica per una rapida risoluzione degli obblighi previdenziali».